Mef: Possibile solo dopo il trasferimento di funzioni a Regioni
Roma, 27 mag. (askanews) – Nel ddl autonomia differenziata ci sono “disposizioni di carattere generale” che si applicano “a prescindere dalle funzioni trasferite” alle Regioni che ne faranno richiesta. Disposizioni “che impongono comunque quanto meno una valutazione preliminare dell’impatto finanziario del trasferimento” visto che il provvedimento prevede “prima dell’avvio del negoziato ‘la valutazione da parte dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’individuazione delle risorse finanziarie necessarie’” e stabilisce che “ai fini dell’avvio del negoziato il Presidente del consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione”. È quanto si legge nel dossier del Servizio di bilancio dello Stato sul ddl Calderoli.
Nella sua risposta il governo spiega che l’impatto finanziario si potrà valutare solo dopo l’approvazione dei trasferimenti di funzioni eventualmente richieste dalle Regioni: “La valutazione finanziaria – scrive il Mef – non può prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni, da parte della regione richiedente, atto che, in aderenza al dettato costituzionale, è di esclusiva iniziativa regionale. Pertanto, solo successivamente alla deliberazione di tale atto si possono valutare gli impatti finanziari”.